Aggressione da parte di cani randagi

Nessuna responsabilità automatica di Comune e ASL (Cass. civ. sez. III, sent., 23 giugno 2025, n. 16788)

«La persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa non può desumersi dalla mera aggressione, ma solo dalla dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causalità potrà dirsi sussistente, anche in base alla teoria della concretizzazione del rischio.»


I fatti di causa

In un piccolo Comune della Puglia, una donna viene aggredita da un branco di cani randagi mentre cammina su una pubblica via. Subisce morsi e lesioni con postumi permanenti. Chiede il risarcimento dei danni al Comune e all'Azienda sanitaria locale (ASL), sostenendo che:

  • il Comune non avrebbe garantito la sicurezza sulle vie pubbliche;
  • non si sarebbe dotato di un canile;
  • la ASL, competente per la cattura dei cani, non avrebbe svolto adeguatamente le proprie funzioni.

Rigetto della domanda in primo e secondo grado

I giudici di merito respingono la richiesta. In particolare, evidenziano che:

  • non è sufficiente provare l’aggressione da parte dei cani;
  • la danneggiata non ha dimostrato alcuna condotta colposa da parte del Comune o dell’ASL;
  • manca la prova del nesso causale tra una condotta omissiva degli enti e l’evento dannoso.

La Cassazione conferma: nessuna responsabilità automatica per i danni da randagismo


La Suprema Corte respinge il ricorso della donna e chiarisce alcuni principi fondamentali:

1. Nessuna presunzione di colpa

Non si applica alcuna presunzione di responsabilità in caso di danni causati da cani randagi: non è sufficiente il fatto che l’aggressione sia avvenuta per imputare automaticamente la colpa agli enti pubblici.

2. Riparto delle competenze

  • In base alla legge regionale pugliese, la cattura e il ricovero dei cani randagi è compito della ASL, non del Comune.
  • I Comuni sono tenuti alla gestione dei canili, ma non alla cattura degli animali.

3. La responsabilità della pubblica amministrazione è colposa, non oggettiva

Per ottenere il risarcimento, il cittadino deve provare:

  • l’esistenza di un obbligo legale in capo all’ente;
  • una condotta omissiva o inadeguata rispetto a tale obbligo;
  • il nesso causale tra l’omissione e il danno (teoria della concretizzazione del rischio).

Non basta, quindi, dimostrare che il danno si è verificato per mano di un cane randagio: serve provare che l’ente non ha svolto adeguatamente il servizio di prevenzione, ad esempio:

  • nessuna risorsa destinata alla lotta al randagismo;
  • servizio di cattura inefficiente, inesistente o solo “sulla carta”.


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