Spese mediche in strutture private

Non vanno escluse solo perché non si è ricorso al SSN (Cass. civ., sez. III, sent., 23 ottobre 2023, n. 29308).

Un giovane, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre era ancora minorenne, chiede il risarcimento completo dei danni subiti, comprese le spese mediche affrontate in strutture private.

I giudici di merito accolgono parzialmente la domanda, escludendo alcune spese proprio perché il danneggiato non si era rivolto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

⚖️ La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e fissa un importante principio di diritto in materia di risarcimento del danno alla salute:

La scelta del danneggiato di curarsi presso una struttura privata, anziché pubblica, non può di per sé giustificare la riduzione o esclusione del rimborso delle spese mediche, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.

📌 Concetti giuridici rilevanti

1. Libertà di scelta del luogo di cura

  • Il danneggiato ha diritto di scegliere liberamente tra cure pubbliche o private.
  • Il nuovo assetto del SSN, dopo il D.lgs. n. 502/1992, riconosce pari dignità a strutture pubbliche e private accreditate.

2. Non si applica automaticamente l’art. 1227, comma 2 c.c.

  • Non può ritenersi che il danneggiato abbia concorso a creare un danno eccessivo solo per aver scelto una clinica privata.
  • L’esclusione automatica del rimborso è illegittima e priva di base normativa e logica.

3. Non è però un rimborso automatico

  • La Cassazione non afferma che ogni spesa privata sia sempre rimborsabile.
  • Occorre comunque verificare:
  • la congruità delle spese;
  • la loro necessità e giustificazione medica;
  • il nesso causale con l’evento dannoso.

4. Apertura al diritto europeo

  • Anche la giurisprudenza europea riconosce che escludere in modo assoluto il rimborso di cure ottenute in altre strutture (es. all’estero) è sproporzionato, a meno che ciò non sia giustificato da reali esigenze di sanità pubblica.

🧾 Il principio di diritto affermato

«La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata ragione di applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. ai fini del diniego del rimborso delle spese mediche sostenute.»

Conclusione

La Corte supera l’orientamento più rigido del passato e riconosce che, in un contesto sanitario moderno, non è colpa del danneggiato scegliere cure private, specie se ciò avviene per ragioni di efficienza, urgenza o fiducia. Tuttavia, il risarcimento non è automatico: deve basarsi sempre su criteri di congruità, necessità e connessione con l’evento lesivo.

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