Rifiuto di fornire un campione di urina: non sempre è reato

(Cass. pen., sez. IV, ud. 13 giugno 2024, (dep. 26 luglio 2024), n. 30617)

La Corte d’Appello dell’Aquila aveva condannato un automobilista per il reato di cui all’art. 187, commi 3 e 8, del Codice della Strada, poiché, fermato per un controllo e sospettato di essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si era rifiutato di fornire un campione di urina per gli accertamenti tossicologici, acconsentendo però al prelievo del sangue, risultato poi negativo.

🏛️ Cassazione: non è reato se si acconsente a un accertamento idoneo

La Suprema Corte ha annullato la condanna, accogliendo il ricorso dell’imputato, e ha stabilito alcuni principi fondamentali:

⚖️ Principi giuridici rilevanti

1. La norma punisce il rifiuto globale o elusivo, non quello selettivo

  • L’art. 187, comma 8, C.d.S. non sanziona il rifiuto a un tipo specifico di prelievo biologico (es. urine), se il soggetto acconsente ad altro prelievo idoneo (es. sangue).
  • Il reato si configura solo in presenza di una condotta ostruzionistica o elusiva dell’intero accertamento.

2. Il prelievo ematico è idoneo a rilevare l’eventuale assunzione di droghe

  • Non è necessario eseguire più tipi di analisi su diversi liquidi biologici.
  • Se il soggetto acconsente al prelievo del sangue, tale atto è sufficiente per l’accertamento, e non può parlarsi di rifiuto penalmente rilevante.

3. Giurisprudenza consolidata

  • La Cassazione ha richiamato precedenti conformi (Cass. pen. n. 43864/2016; n. 49507/2015; n. 1494/2013), che escludono la configurabilità del reato in casi di rifiuto parziale, se comunque l’accertamento è possibile e il comportamento dell’imputato non mira a ostacolarlo.

📌 Conclusione

La Cassazione ha escluso il reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., perché:

  • l’imputato ha collaborato sottoponendosi a un prelievo ematico;
  • il rifiuto del test delle urine, in presenza di un prelievo utile e sufficiente, non integra una condotta elusiva o ostativa all'accertamento;
  • non è obbligatorio sottoporsi a più prelievi diversi se uno solo è idoneo.


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