Rifiuto di fornire un campione di urina: non sempre è reato
La Corte d’Appello dell’Aquila aveva condannato un automobilista per il reato di cui all’art. 187, commi 3 e 8, del Codice della Strada, poiché, fermato per un controllo e sospettato di essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si era rifiutato di fornire un campione di urina per gli accertamenti tossicologici, acconsentendo però al prelievo del sangue, risultato poi negativo.
🏛️ Cassazione: non è reato se si acconsente a un accertamento idoneo
La Suprema Corte ha annullato la condanna, accogliendo il ricorso dell’imputato, e ha stabilito alcuni principi fondamentali:
⚖️ Principi giuridici rilevanti
✅ 1. La norma punisce il rifiuto globale o elusivo, non quello selettivo
- L’art. 187, comma 8, C.d.S. non sanziona il rifiuto a un tipo specifico di prelievo biologico (es. urine), se il soggetto acconsente ad altro prelievo idoneo (es. sangue).
- Il reato si configura solo in presenza di una condotta ostruzionistica o elusiva dell’intero accertamento.
✅ 2. Il prelievo ematico è idoneo a rilevare l’eventuale assunzione di droghe
- Non è necessario eseguire più tipi di analisi su diversi liquidi biologici.
- Se il soggetto acconsente al prelievo del sangue, tale atto è sufficiente per l’accertamento, e non può parlarsi di rifiuto penalmente rilevante.
✅ 3. Giurisprudenza consolidata
- La Cassazione ha richiamato precedenti conformi (Cass. pen. n. 43864/2016; n. 49507/2015; n. 1494/2013), che escludono la configurabilità del reato in casi di rifiuto parziale, se comunque l’accertamento è possibile e il comportamento dell’imputato non mira a ostacolarlo.
📌 Conclusione
La Cassazione ha escluso il reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., perché:
- l’imputato ha collaborato sottoponendosi a un prelievo ematico;
- il rifiuto del test delle urine, in presenza di un prelievo utile e sufficiente, non integra una condotta elusiva o ostativa all'accertamento;
- non è obbligatorio sottoporsi a più prelievi diversi se uno solo è idoneo.
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