Tutela del trasportato prescinde dalla responsabilità dei conducenti

Sinistro con trasportata ferita: l'assicurazione del vettore può rivalersi anche sul Fondo di Garanzia (Cass. civ., sez. III, ord., 7 febbraio 2025, n. 3118)

«La liquidazione del danno da parte dell’assicuratore del vettore ai sensi dell’art. 141 c.d.a. prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti e ha funzione di tutela rafforzata del trasportato; non costituisce “caso fortuito” la condotta colposa dell’altro conducente; l’impresa designata dal Fondo di Garanzia rientra nella nozione di “impresa di assicurazione del responsabile civile” ai fini dell’azione di rivalsa».


Il Fatto

Una passeggera trasportata su un motociclo subisce gravi lesioni in un incidente causato da un veicolo che invade la corsia opposta e travolge il mezzo. Il motociclo era assicurato con UnipolSai Assicurazioni, che risarcisce il danno alla trasportata in base all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

UnipolSai agisce in rivalsa contro Generali Italia, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), poiché il veicolo responsabile era privo di copertura assicurativa.


🏛️ Decisioni di merito e ricorso in Cassazione

  • Tribunale e Corte d’Appello respingono la domanda di rivalsa.
  • UnipolSai ricorre in Cassazione.
  • La Suprema Corte accoglie il terzo e quinto motivo, annulla la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello.


⚖️ Principi giuridici affermati dalla Cassazione

1. Art. 141 c.d.a.: tutela rafforzata per il terzo trasportato

  • La norma consente al trasportato di ottenere il risarcimento direttamente dall’assicuratore del veicolo sul quale viaggia (cioè il vettore), senza attendere l’accertamento della responsabilità tra i conducenti coinvolti.
  • L’unico limite all’applicazione della norma è il caso fortuito (cioè eventi esterni e imprevedibili non riconducibili alla circolazione).

2. Non è necessario uno scontro materiale

  • È sufficiente che siano coinvolti almeno due veicoli, anche senza urto diretto.

3. La colpa dell’altro conducente non è caso fortuito

  • La condotta colposa di un altro soggetto non è idonea a escludere la tutela ex art. 141.
  • Il “caso fortuito” è un evento estraneo alla circolazione (es. malore, frana, animale selvatico), non un errore umano nella guida.

4. Il Fondo di Garanzia rientra tra i soggetti verso cui esercitare rivalsa

  • L’impresa designata dal FGVS (nel caso, Generali) può essere destinataria dell’azione di rivalsa dell’assicuratore del vettore, anche se il veicolo responsabile era privo di assicurazione.
  • La Corte d’Appello aveva erroneamente escluso tale possibilità.

Conclusione

La sentenza d’appello è stata cassata perché fondata su un indirizzo giurisprudenziale superato. La Cassazione ha riaffermato l’estensione della tutela del trasportato e il diritto alla rivalsa dell’assicuratore del vettore anche nei confronti del Fondo di Garanzia, in linea con l’orientamento consolidato dal 2022.

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