Investimento doloso in area privata:

L’Assicurazione R.C. Auto risponde verso il terzo danneggiato (Cass. civ., sez. III, sent., 17 aprile 2024, n. 10394)

Un uomo, dopo aver inseguito e insultato una ragazza alla guida della propria auto, l’ha raggiunta in un campo arato, travolgendola due volte con l’auto e colpendola anche con calci al volto mentre era sotto il veicolo. La giovane è deceduta.

I familiari agiscono per il risarcimento del danno, chiedendo la condanna del responsabile e l’operatività della polizza R.C. Auto.


🏛️ Le decisioni di merito

  • Il responsabile è condannato, ma
  • la compagnia assicurativa è ritenuta esente da responsabilità, perché:
  • l’investimento è avvenuto in area non adibita a pubblico transito;
  • quindi, non si tratterebbe di “circolazione stradale” ai sensi dell’art. 2054 c.c., né si applicherebbe l’assicurazione obbligatoria.

⚖️ La Cassazione ribalta la decisione: l’assicurazione R.C.A. deve rispondere verso il terzo danneggiato


La Suprema Corte annulla la sentenza d’appello e afferma importanti principi giuridici:

📌 1. Circolazione = movimento del veicolo, anche in area privata

  • Dopo l’intervento delle Sezioni Unite (Cass. n. 21983/2021), è irrilevante che il sinistro avvenga in:
  • un’area privata o non aperta al pubblico;
  • un’area non abitualmente destinata al traffico veicolare.

Ciò che conta è l’uso del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale, cioè come mezzo di trasporto, anche se in modo improprio o doloso.

📌 2. La garanzia assicurativa R.C.A. opera a favore del danneggiato, anche in caso di condotta dolosa

  • Se il movimento del veicolo è causa del danno, l’assicuratore risponde comunque verso il terzo danneggiato, anche se l’investimento è stato intenzionale.
  • L’assicuratore potrà poi esercitare diritto di regresso nei confronti del danneggiante.

Il contratto assicurativo in pratica si “scinde”:

  • opera verso il danneggiato, per assicurare una tutela effettiva;
  • non opera in favore del responsabile doloso, che resta esposto all’azione di regresso dell’assicuratore.

📌 3. Non si applica il “prospective overruling

  • Non si tratta di un mutamento giurisprudenziale radicale e imprevedibile, ma solo di applicazione di principi già affermati.
  • Il principio si applica anche alla vicenda in esame e non solo alle controversie future.


🧾 Principio di diritto enunciato

«In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, risultando irrilevante che l’area di circolazione non sia ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l’uso del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, cioè sia determinato dal movimento del veicolo, anche in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.»

Scopri anche